Regolamento per gli Associati di LA IZVOR

Art. 1 – Premessa e Oggetto

Il presente Regolamento ai sensi e per gli effetti dell’art.4 co.3, D.lgs del 3 luglio 2017, n.117, Codice del Terzo Settore e nel rispetto dello Statuto di LA IZVOR, fornisce linee guida specifiche per la partecipazione e il comportamento degli Associati. L’adesione a LA IZVOR implica l’accettazione piena e incondizionata del presente Regolamento e dello Statuto.

Art.2 – Scopo ed Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell’art. 41 co. 1 del Codice del Terzo Settore e dell’art. Statuto di LA IZVOR – di disciplinare l’organizzazione, il coordinamento di tutti gli associati che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi solidaristici, di cooperazione internazionale, servizio civile universale e promozione sociale.

Art. 3 – Diritti degli Associati

Ogni Associato ha diritto a:
• Partecipare alla vita associativa e contribuire alle decisioni attraverso il voto nelle Assemblee (se in regola con il versamento della quota associativa).
• Prendere visione del presente Regolamento, dello Statuto e degli altri documenti associativi, previa richiesta e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
• Proporre iniziative, progetti e attività coerenti con le finalità dell’associazione.
• Partecipare alle attività e agli eventi organizzati dall’associazione, beneficiando di eventuali agevolazioni o condizioni riservate.
• Ricevere informazioni sulle attività dell’associazione e sulle decisioni prese dagli organi sociali.
• Rivolgersi agli organi competenti dell’associazione per segnalazioni o reclami, secondo le procedure stabilite.
• Accedere, ove previsto e opportuno, a percorsi formativi specifici offerti dall’associazione.

Art. 4 – Requisiti per l’adesione

Per l’adesione viene richiesta l’accettazione dello Statuto e del Regolamento Interno, l’impegno al rispetto dei diritti e doveri statutari, presentando domanda di adesione secondo la modulistica interna e il versamento della quota di adesione annuale secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione è comunicata all’interessato nel più breve tempo possibile e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Ciascun associato ha il diritto di:

  • partecipare e votare all’Assemblea degli associati;
  • eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l’elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
  • essere informato sulle attività dell’associazione e controllare l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell’articolo appositamente dedicato;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

 e il dovere di:

  • rispettare lo Statuto, il presente Regolamento interno e l’eventuale Codice Etico;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo di amministrazione. La mancata osservanza di tale dovere può comportare la sospensione o la perdita della qualifica di Associato.
  • contribuire attivamente al perseguimento degli scopi dell’associazione, mettendo a disposizione le proprie capacità e il proprio impegno;
  • mantenere un comportamento corretto, leale e rispettoso nei confronti degli altri Associati, dei volontari, dei collaboratori, dei beneficiari e di tutti i soggetti con cui l’associazione interagisce;
  • agire con onestà, trasparenza e integrità in ogni attività svolta per conto o in nome dell’associazione;
  • non divulgare informazioni riservate o confidenziali di cui sia venuto a conoscenza in ragione della sua appartenenza all’associazione;
  • non perseguire interessi personali in conflitto con gli interessi dell’associazione. Ogni situazione di potenziale conflitto di interessi deve essere immediatamente segnalata al Consiglio Direttivo;
  • utilizzare i beni e le risorse dell’associazione con diligenza e solo per le finalità associative;
  • contribuire a mantenere un ambiente associativo sereno e inclusivo, libero da ogni forma di discriminazione, molestia o intimidazione.
  • segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo o all’Organismo di Vigilanza (se presente) eventuali violazioni del presente Regolamento, dello Statuto o dell’eventuale Codice Etico di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 6 – Partecipazione alle Attività

Gli Associati possono partecipare alle attività organizzate da LA IZVOR secondo le modalità previste per ciascun progetto o evento. La partecipazione può avvenire in qualità di:

Volontario: coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per le finalità dell’associazione, in base alle norme del D. Lgs. 117/2017. I volontari sono tenuti al rispetto di un Regolamento specifico sul Volontariato.

Beneficiario o socio ordinario: coloro che usufruiscono dei servizi o delle attività erogate dall’associazione.

Soci sostenitori: sono coloro che tramite versamenti volontari concorrono economicamente all’organizzazione dell’associazione e partecipano all’Assemblea con diritto di voto.

Art. 7 – Sanzioni Disciplinari

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, dello Statuto o del Codice Etico da parte di un Associato potrà comportare l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità dell’infrazione e secondo quanto previsto dallo Statuto:

  • richiamo verbale;
  • richiamo scritto;
  • sospensione temporanea dalla partecipazione alle attività associative;
  • esclusione dall’associazione.

Le sanzioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti all’Associato interessato e concessione di un congruo termine per presentare le proprie difese.

 Art.8 – Decadenza dalla qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
La qualifica di associato si perde se non si è provveduto al pagamento della quota sociale per due esercizi consecutivi. L’associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perde i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall’associazione mediante radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione all’ interessato del fatto addebitatogli, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Art. 9 – Assemblea elettiva

9.1 Deleghe

Oltre a quanto enunciato dall’art.12 dello Statuto, ogni socio di LA IZVOR, in ogni momento della vita associativa, non potrà ricevere più di 3 (tre) deleghe, in conformità con l’Art. 24 co.3 del D.lgs n.117 e con l’Art. 117 dello Statuto. Il numero massimo delle 3 (tre) deleghe riguarda non solo l’associato, ma la singola persona fisica. Quanto sopra, per evitare che un singolo soggetto abbia un numero di deleghe oltre il limite indicato e consentito. Con tale precisazione si cerca, pertanto, di limitare la concentrazione di potere sul singolo individuo. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce all’avviso di convocazione oppure attraverso il modulo scaricabile dalla sezione apposita del sito internet. I moduli atti alla designazione formale, una volta compilati, devono essere inoltrati a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata PEC, oppure a mani all’indirizzo della Segreteria di LA IZVOR, prima dell’inizio dei lavori assembleari.
La delega verrà sottoposta a verifica per accertarne la corretta compilazione e trasmissione, e solo successivamente verrà convalidata.
La delega può essere, prima dei lavori dell’assemblea, revocabile con lettera scritta, inviata al Presidente. È possibile disporre di una delega permanente: il designato potrà partecipare a tutte le adunanze assembleari ordinarie e straordinarie, salvo revoca o presenza del delegante. Una volta espletate le operazioni di voto, le deleghe devono essere conservate a cura della Segreteria per almeno 10 (dieci) anni. Il socio, votante, in possesso della delega, riceve la scheda atta ad esprimere il voto.

9.2 Soggetti eleggibili

Gli associati possono considerarsi eleggibili alle cariche sociali solo se:
1. risultino nel pieno godimento dei diritti civili;
2. non abbiano riportato condanne penali anche non passate in giudicato, in Italia o all’estero;
3. non siano stati interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici, inabilitati o falliti.

Nel rispetto di quanto indicato e della normativa vigente, il socio dovrà presentare il certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti oppure relativa autocertificazione. Possono candidarsi alle cariche sociali anche soggetti che non siano soci, ma abbiano rapporti diretti ed indiretti con gli associati.

9.3 Candidature riguardanti la Presidenza

Le candidature devono essere accompagnate da una breve lettera di presentazione del candidato e possono pervenire fino ad un’ora prima dello svolgimento dei lavori. In caso di inammissibilità della candidatura, la Segreteria deve tempestivamente comunicare agli interessati le motivazioni a fondamento. L’accettazione dell’incarico deve essere preventiva e scritta prima dell’inizio dei lavori della Assemblea. L’eventuale ritiro della candidatura deve avvenire entro l’inizio dei lavori assembleari.

9.4 Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l’Assemblea provvede ad eleggere i nuovi Componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea degli associati per nuove elezioni che voteranno a maggioranza assoluta dei voti.
Le domande di candidatura ad amministratore del C.D. vengono raccolte dalla Segreteria, a mezzo posta elettronica, brevi manu, posta elettronica certificata – PEC, fax e sottoposte al vaglio dell’Assemblea, nella prima riunione utile (devono essere depositate entro l’avvio dei lavori assembleari e comunque entro e non oltre 7 giorni). Possono far parte del C.D. i candidati in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato assoggettato a condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi. 
Principio di Alterità: L’Associazione, nel rispetto dell’Art. 16 dello Statuto che prevede un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri (da 3 a 7), si impegna a perseguire il principio di alterità degli organi sociali in sede di rinnovo delle cariche. Tale principio dovrà garantire che la composizione del Consiglio Direttivo sia numericamente distinguibile dalla totalità dei soci, al fine di assicurare la differenziazione delle competenze e la trasparente gestione dell’Ente. L’art.27 del D.lgs 117/2017 prevede che in caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art.2475 ter c.c.: i contratti conclusi dagli amministratori o da terzi, in nome e per conto dell’Ente, possono essere annullati, previa domanda dell’ETS, se il conflitto di interessi era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Per la tutela dei conflitti di interesse si applica, altresì, il secondo comma dell’art.2475 ter c.c.: le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con l’Ente, qualora cagionino a questo un danno patrimoniale, sono impugnabili ai fini del loro annullamento entro 90 (novanta) giorni dagli amministratori ed, ove esistenti, dai revisori dei conti. In ogni caso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi. 

Art. 10 – Operazioni di voto

10.1 Sistema di voto

Le votazioni avvengono nel corso della seduta assembleare, tramite scheda elettorale, posta in urne specifiche. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea vanno riportate nel verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Gli associati riuniti in assemblea elettorale votano in presenza, in videoconferenza o per delega.

10.2 Votazioni e numero di preferenze

Il voto viene espresso tracciando una croce in corrispondenza del nominativo dei candidati scelti. Per l’Organo di Controllo si devono esprimere: 1 (una) preferenza se è monocratico; 3 (tre) preferenze, se collegiale. Risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze.

10.3 Consegna delle schede di votazione

Le schede elettorali devono essere autenticate, prima della procedura di voto, con il timbro dell’Ente e la firma del Presidente dell’Assemblea e del Segretario. Il facsimile della scheda viene inviato per email a tutti gli associati, insieme alla lista dei candidati, prima dell’inizio delle votazioni.
La Presidenza consegna le schede elettorali, per carica sociale, ad ogni votante, seguendo l’ordine di presenza e in numero pari alle corrispondenti deleghe. Il votante che riceve la scheda elettorale, o più schede elettorali in caso di delega, quindi esprime le preferenze, per carica sociale e in numero massimo previsto, pena la nullità, poi depone la scheda o le schede, nel caso di più deleghe, nell’urna apposita. La disposizione delle urne contenenti i voti spetta alla Presidenza.

10.4 Nullità delle schede

Sono dichiarate nulle le schede che non permettano di interpretare la volontà dell’elettore, non abbiano le caratteristiche summenzionate (art.6.3 del presente Regolamento), portino segni, scritte o alterazioni che possano renderle riconoscibili, riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all’art.6.2 del Regolamento.

10.5 Operazioni di scrutinio

Il Presidente dell’Assemblea dichiara terminate le operazioni di voto e procede con lo scrutinio delle schede. La Commissione elettorale provvede allo scrutinio delle schede, nella sede dell’Assemblea. Lo scrutinio è pubblico. All’apertura dell’urna, la Presidenza verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori. La Presidenza legge ad alta voce il nome del candidato votato ed il voto espresso. Tutte le schede scrutinate vengono conservate dalla Segreteria. Di tutte le operazioni di voto si redige verbale.

10.6 Parità di voti

Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione, limitatamente alla carica da assegnare.

10.7 Proclamazione dei risultati

Al termine dello scrutinio, il Presidente dell’Assemblea dichiara il risultato relativo alle diverse cariche sociali.

10.8 Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo e cessazione dalla carica di Consigliere

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato, tra i propri membri, dagli stessi consiglieri. La carica dura tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio e riguardante l’ultimo esercizio dalla loro elezione. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. I Consiglieri decadono per scadenza dei termini. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del Consiglio D., si procede alla sostituzione, seguendo l’ordine dei voti ottenuti durante la fase di elezione degli stessi componenti. La sostituzione dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.

10.9 Modalità di svolgimento dell’Assemblea in video-conferenza

L’Assemblea può essere condotta anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i/le partecipanti siano informati/e in sede di convocazione della possibilità dell’esercizio di tali facoltà, siano identificati in sede di apertura ed identificabili nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. 
La votazione in modalità videoconferenza deve obbligatoriamente avvenire mediante il supporto di una piattaforma certificata o di un software che garantisca le operazioni di voto come previste dal presente Regolamento e garantendo la segretezza del voto. Nella convocazione dell’Assemblea è obbligatorio specificare oltre alla data, ora, luogo di convocazione, ordine del giorno, anche le modalità di partecipazione in collegamento esterno sia video che audio. In ogni caso qualora si faccia ricorso alla video o audio conferenza, il/la responsabile della convocazione dovrà fare riferimento a mezzi di telecomunicazione che consentano un collegamento audio-video (come le varie forme di videoconferenze) che permetta la possibilità di intervenire a distanza e di votare in via telematica. In ogni caso deve essere identificabile l’Associato che partecipa e deve essere assicurato il suo diritto di voto, come anche la gestione delle deleghe. Si specifica che il luogo fisico è quello dove si trova il/la segretario/a che non deve rappresentare necessariamente il luogo in cui si trova anche il/la presidente dell’assemblea elettiva o dell’associazione, qualora coincidano. 
Nel caso di assemblea con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, affetta da eventuali difficoltà o interruzioni del collegamento telematico:
a) se l’impossibilità di collegamento audio-video è presente fin dall’inizio della riunione, e appaia manifesta l’impossibilità di risolvere il malfunzionamento tecnico in tempi congrui, l’assemblea non può costituirsi ed è opportuno procedere alla sua riconvocazione per deliberare validamente sui punti all’ordine del giorno, a meno che non si tratti di assemblea di prima convocazione e nell’avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione. In tal caso non sarà necessaria la riconvocazione e l’assemblea potrà avere luogo nella data di seconda convocazione.
b) se il collegamento viene meno nel corso dei lavori assembleari, il/la presidente della Assemblea elettiva può sospendere la riunione e, nel caso in cui sia possibile rimediare all’interruzione del collegamento in tempi congrui, i lavori assembleari potranno proseguire dopo l’interruzione. Nel caso in cui l’interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di telecomunicazione si protragga e non sia possibile rimediare in tempi congrui al difetto di collegamento, si deve sciogliere l’assemblea per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione, facendo eventualmente salva la parte di lavoro svolta e le delibere già approvate e rinviare l’assemblea ad altra data per la sua prosecuzione. L’assemblea dovrà essere debitamente verbalizzata ed in ogni caso si procederà alla registrazione nelle modalità permesse dalla specifica piattaforma e dopo consenso dei partecipanti. Nel verbale deve essere sempre indicato il nome e cognome dei soci presenti, il numero dei soci presenti e allegata la loro firma di presenza. Nelle assemblee telematiche è possibile avvalersi degli strumenti di tracciamento della presenza offerti dalla piattaforma telematica e il Segretario dichiarerà congiuntamente a verbale il numero e il nome dei presenti. Nel verbale occorrerà specificare “Assemblea tenuta con modalità telematica” ai sensi dello Statuto e del Regolamento.

Art. 11 – Contestazioni sulle operazioni di voto

Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, va presentata, seduta stante, alla Presidenza dall’Assemblea e risolta entro la chiusura delle procedure elettive.

Art.12 – Modalità di svolgimento dell’assemblea elettiva e del Consiglio Direttivo in video-conferenza

L’Assemblea elettiva può avvenire anche telematicamente, con voto elettronico, purché tutti i partecipanti siano resi edotti, prima dell’inizio dei lavori, di questa possibilità. Possibile anche la modalità mista: in presenza e da remoto. La votazione in modalità “videoconferenza” deve espletarsi obbligatoriamente mediante un supporto di un software che possa garantire le operazioni di voto, come descritte dal Regolamento, e la segretezza del voto. Nella convocazione dell’Assemblea elettiva è obbligatorio specificare la data, l’ora, il luogo di convocazione, l’Ordine del Giorno e le modalità di partecipazione in collegamento esterno. Prima dell’inizio della procedura elettiva, si deve provvedere all’identificazione del partecipante a distanza. Nel caso di malfunzionamento della rete, il presidente valuta l’opportunità di rinviare l’assemblea. Non è responsabilità del presidente se ci sono problemi soggettivi di connessione. Se le problematiche di collegamento dovessero presentarsi nel corso dei lavori assembleari, il Presidente può sospendere la riunione per il tempo necessario al ripristino. Nel caso di interruzione protratta per un tempo non congruo, si deve, invece, procedere alla riconvocazione, facendo salva la parte di lavoro svolta ed approvata. L’Assemblea deve essere verbalizzata e si deve procedere, in ogni caso, alla registrazione nelle modalità permesse dalla piattaforma di utilizzo. Nel verbale deve risultare la specifica dei presenti da remoto e le modalità utilizzate per lo svolgimento dei lavori (mista, telematica, in presenza). Il Segretario dichiara il numero e il nome dei presenti.

 Art. 13 – Quote sociali e contributi

La definizione delle quote avviene sulla base del principio di ripartizione delle stesse tra gli Associati e dei costi istituzionali approvati dall’Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, alla fine di ogni esercizio, per quello successivo. Il parametro di base utilizzato è quello delle Entrate lorde complessive delle singole Associate, registrato nell’esercizio precedente alla data di approvazione. Nel caso gli importi non siano disponibili, il calcolo verrà effettuato sull’ultimo importo a disposizione. L’Assemblea dà ampio mandato al C.D. per concordare le riduzioni delle quote, su specifica richiesta dei soci al Presidente.
Le quote approvate dall’Assemblea dei Soci sono definitive e da pagare nei 3 (tre) mesi successivi, esattamente entro 90 (novanta) giorni. Per il versamento dei contributi, le Associate dovranno attenersi alle direttive impartite dal C.D. I soci saranno tenuti a versare, oltre alla quota associativa annuale, anche le quote contributive decise dal C.D., deliberate ed approvate in sede assembleare, inserite in appositi tariffari interni e riguardanti tutte le attività progettuali ed i servizi usufruiti.

 Art.14 – Conflitti di interesse

Qualora si venisse a creare una tale situazione, i soggetti coinvolti sono tenuti a segnalare l’esistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, di natura patrimoniale o altra natura. L’associazione agisce con trasparenza, lealtà senza anteporre i bisogni personali a quelli dell’associazione. Qualunque membro del Consiglio Direttivo dovrà indicare, appena conosciuto, un rischio di interesse (reale o potenziale) nell’esercizio della medesima carica in altre organizzazioni o associazioni.

 Art.15 – Ricerca e raccolta fondi

La ricerca di eventuali sostenitori e finanziamenti, viene affidata ad un apposito servizio che può attuare campagne di sensibilizzazione, informazione, tramite mezzi di comunicazione, pubblicizzazione delle attività e dei progetti, e di raccolta fondi. Al fine di finanziare i costi operativi e realizzare attività/progetti, LA IZVOR può raccogliere contributi tramite il sostegno finanziario volontario da parte di chi voglia aderirvi. A tal proposito, sul sito di LA IZVOR è inserito un apposito link che rimanda a tutte le campagne aperte e chiuse di raccolta fondi, volte anche a tener traccia delle attività in essere e di quelle già espletate. I contribuenti possono finanziare i progetti, in atto, tramite strumenti istituiti sulla piattaforma (paypal).

 Art.16 – Trasparenza finanziaria e legale

LA IZVOR deve garantire, nell’espletamento della propria attività: integrità, trasparenza, liceità, nei confronti delle associate, dei partner, dei donatori e dei fruitori. Gli aspetti di cui sopra sono garantiti da una continua attività di aggiornamento dei verbali e dei documenti finanziari, dalla pubblicazione dei bilanci e dalla rendicontazione di tutti i progetti, in conformità con quanto richiesto dalla Legge. 
La copertura dei costi vivi e delle spese dell’Ente deriva da tutte le entrate delle associazioni, dalle quote e dai contributi versati dai soci, da Enti pubblici e privati.
La certificazione del Bilancio – se e quando richiesta – verrà effettuata dal Revisore dei Conti, esterno all’Associazione, nominato dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio D. Il Revisore certifica annualmente il Bilancio consuntivo e provvede all’audit delle attività richieste dai singoli donatori. La certificazione viene distribuita a tutti i soci e alle Istituzioni esterne.
Tutta l’attività di LA IZVOR deve essere conforme alle disposizioni normative e regolamentari. Per garantire il rispetto di tutti i principi solidaristici e la conformità alle norme di Legge italiane e comunitarie, viene attuata una periodica attività di verifica interna, demandata agli uffici preposti per tale procedura.

Art.17 – Relazioni con i donatori

Le donazioni dovranno essere rendicontate sul sito, mantenendo l’anonimato di chi provvede a tale donazione. Le informazioni con quest’ultimi avranno carattere di privilegio e saranno confidenziali. Verrà garantita l’informativa, in via privilegiata, delle attività svolte e dei progetti. Informazioni privilegiate o confidenziali riguardanti il donatore o la donazione non saranno divulgate a persone non autorizzate, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art.18 – Collaborazioni con enti pubblici e privati

Tutte le collaborazioni con gli Enti pubblici e privati dovranno risultare sul sito di LA IZVOR , dando indicazioni del costo del progetto e dei finanziamenti ricevuti per attuarlo. Verranno garantite trasparenza e correttezza.

Art. 19 – Pubblicazione e modifiche del regolamento

Il presente Regolamento è redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone per l’approvazione all’assemblea dei soci ed è pubblicato sul sito dell’Associazione. Del presente Regolamento si deve dare menzione in ogni convocazione assembleare.
Eventuali modifiche e/o integrazioni possono essere proposte da qualsiasi associato, che è tenuto ad inviarne comunicazione al Consiglio Direttivo. Quest’ultimo ha l’obbligo di sottoporre la richiesta di modifica e/o integrazione alla prima seduta utile dell’Assemblea generale dei Soci.
Le modifiche del Regolamento sono approvate in Assemblea ordinaria con maggioranza semplice. L’Assemblea, tramite delibera, può delegare il Consiglio Direttivo ad accettare e quindi apportare direttamente le modifiche al presente Regolamento.
Le modifiche apportate al Regolamento sono impegnative e valide per tutti gli Associati, a partire dalla data di delibera e approvazione del Regolamento stesso da parte del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo deve trasmettere prontamente mezzo mail il nuovo Regolamento ad ogni Associato, al quale viene riconosciuto il diritto di recesso dall’Associazione, nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento stesso, qualora non accettasse le modifiche apportate a quest’ultimo. Trascorso il termine di 10 giorni, il nuovo Regolamento si intende accettato e sottoscritto da tutti.

Art. 20- Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia agli articoli dello Statuto di LA IZVOR. Nel caso di contrasto interpretativo tra le norme dello Statuto e quelle inserite nel Regolamento, si devono prediligere le prime.